Accolto il ricorso contro Città di Carini

27 ottobre 2017

Ecco il comunicato della LND in merito alla gara valida per la prima giornata di campionato:

gara del 8/10/2017 CITTA DI CARINI – BALESTRATE
2-2; Reclamo Balestrate

“Con reclamo ritualmente proposto la Società Balestrate segnala la posizione irregolare del calciatore Serio Vincenzo (12/08/2000), schierato dalla Società Città di Carini sebbene squalificato;

Esaminati gli atti ufficiali ed esperiti gli opportuni accertamenti, si osserva che il suddetto calciatore risulta colpito da provvedimento disciplinare di squalifica per una gara in relazione alla gara Play Off del Campionato Allievi D.P. Palermo 2016/17, Sporting Pallavicino/Città di Carini del 30/04/2017, provvedimento pubblicato sul C.U. nº 90 del 2/05/2017, squalifica non scontata nella stessa stagione sportiva nella quale è stata comminata;

Il reclamo va accolto;

Infatti l’art. 22, comma 6, del C.G.S., recita: “Le squalifiche che non possono essere scontate, in tutto o in parte, nella stagione sportiva in cui sono state irrogate, devono essere scontate, anche per il solo residuo, nella stagione o nelle stagioni successive. Qualora il calciatore colpito dalla sanzione abbia cambiato società, anche nel corso della stagione, o categoria di appartenenza in caso di attività del Settore per l’attività giovanile e scolastica, la squalifica è scontata, in deroga al comma 3, per le residue giornate in cui disputa gare ufficiali la prima squadra della nuova società o della nuova categoria di appartenenza in caso di attività del Settore per l’attività giovanile e scolastica, ferma la distinzione di cui all’art. 19, comma 11.1 e 11.3.”;

 

 

E’ di tutta evidenza che il calciatore Serio Vincenzo, avendo acquisito lo status di “calciatore dilettante” avendo già compiuto il sedicesimo anno di età, deve scontare la residua squalifica in occasione delle gare ufficiali della prima squadra della nuova Società di appartenenza, intesa come formazione che partecipa alla più elevata delle competizioni, nel caso in specie il Campionato di Prima Categoria;

Considerato, pertanto, che il Serio non aveva titolo a prendere parte legittimamente alla gara di cui trattasi, peraltro cronologicamente prima gara ufficiale utile a scontare la suddetta squalifica residua;

Visto l’art. 17, comma 5, del C.G.S.;

Si delibera:

Di accogliere il reclamo proposto dalla Società Balestrate, non addebitando alla stessa la relativa tassa;

Di infliggere alla Società Città di Carini la punizione sportiva della perdita della gara per 0-3;

Di squalificare per una ulteriore gara il calciatore Serio Vincenzo, Società Città di Carini;

Di infliggere al sig. Contrino Giuseppe dirigente accompagnatore Società Città di Carini, l’inibizione a svolgere qualsiasi attività sportiva sino a tutto il 20/11/2017.”
Pertanto il Balestrate sale così a 6 punti in classifica.


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