Riepilogo
match sospeso al 30 minuto del primo tempo sul risultato di o-2 per gli ospiti a seguito di una doppia espulsione dei giocatori di casa del rangers.
GARE DEL 14/10/2017
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
gara del 14/10/2017 CALCIO RANGERS 1986 – VALDERICE CALCIO 2013
0-2; Sospesa al 30′ del 1º tempo;
Reclamo Calcio Rangers 1986
Con reclamo ritualmente proposto la Società Calcio Rangers 1986 chiede che venga deliberata la ripetizione della gara in epigrafe ritenendo non sussistenti i motivi che hanno indotto l’arbitro alla sospensione definitiva della stessa; segnala inoltre disdicevoli comportamenti del direttore di gara chiedendo la trasmissione degli atti ai competenti Organi dell’AIA;
Esaminati gli atti ufficiali e ricordato che i procedimenti presso questo Organo di Giustizia si svolgono esclusivamente sulla base di essi e che gli stessi hanno valenza privilegiata di prova in riferimento alla gara, si rileva che:
Al 30′ del p.t., il calciatore Cucuzza Dario, Società Calcio Rangers 1986, dopo la propria espulsione per doppia ammonizione, assumeva contegno offensivo e minaccioso nei confronti dell’arbitro che poi spingeva con forza e quindi colpiva con uno schiaffo al volto che provocava capogiri e fuoriuscita di sangue dalle gengive; in tale contesto il calciatore Pecoraro Alessio, Società Calcio Rangers 1986, assumeva contegno irriguardoso, offensivo e minaccioso nei confronti del predetto direttore di gara che poi afferrava con forza ai fianchi provocando “un brusco movimento a collo e testa” per poi, successivamente, assumere ulteriore contegno offensivo e minaccioso;
A causa dell’aggressione subita, l’arbitro, non più nelle condizioni fisiche e morali atte a proseguire nella direzione della gara, decideva di sospenderla definitivamente, successivamente ricorrendo a cure mediche presso un Presidio Ospedaliero dove veniva refertato con una prognosi di dieci giorni s.c. per trauma all’arcata gengivaria inferiore, distorsione cervicale e contusione della parete addominale;
Per quanto sopra;
Condivisa la decisione dell’arbitro di sospendere definitivamente la gara;
Dato atto che i tutti provvedimenti disciplinari adottati a carico dei tesserati sono stati pubblicati sul C.U. n. 113 del 18/10/2017;
Sancita la responsabilità della Società Calcio Rangers 1986;
Visto l’art. 17, comma 1, del C.G.S.;
Si delibera:
Di respingere il reclamo proposto dalla Società Calcio Rangers 1986, addebitando alla stessa la relativa tassa;
Di infliggere alla Società Calcio Rangers 1986 la punizione sportiva della perdita della gara per 0-3;
Di rimettere gli atti al Presidente regionale dell’AIA per quanto di competenza in ordine a quanto segnalato dalla Società Calcio Rangers 1986 nel contesto del reclamo.